4561-progetto senza titolo (19)
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STATUTO 

La Fattoria Ribelle Organizzazione di Volontariato 

 

ART. 1 

Denominazione, sede e durata 

1.1 Il presente atto disciplina l’ordinamento e l’organizzazione dell’associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: “La Fattoria Ribelle ODV”, da ora in avanti denominata “associazione”, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”). 

1.2  L’associazione ha sede legale nel Comune di Caneva, provincia di Pordenone  

1.3 L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrĂ  essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria. 

1.4 L’associazione potrĂ  istituire sezioni o sedi secondarie. 

1.5 L’associazione ha durata illimitata ed opera nel territorio della Repubblica Italiana (o internazionale). 

 

ART. 2 

Scopo, finalitĂ  e attivitĂ  

2.1 L’associazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e fonda la propria attivitĂ  istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attivitĂ  di volontariato, perseguendo esclusivamente finalitĂ  civiche, solidaristiche e di utilitĂ  sociale. 

2.2 In particolare, l’associazione agisce allo scopo di/ si prefigge di :  Promuovere la sensibilitĂ  verso tutte le forme di vita, una filosofia antispecista in cui l'essere umano si integri in ogni ecosistema in maniera armoniosa, amorevole e non prevaricatrice.

2.3 Tali propositi sono riconducibili alle seguenti attivitĂ  di interesse generale, di cui all’articolo 5 c. 1 del D.Lgs 117/2017: 

lettera e), interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia, al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attivitĂ , esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, tutela degli animali e prevenzione del randagismo (legge 14 agosto 1991, n.281), per il raggiungimento delle seguenti finalitĂ : 

promuovere e realizzare iniziative e campagne di monitoraggio, conservazione e risanamento del territorio e dell’ambiente, anche con il coinvolgimento diretto di volontari e cittadini 

promuovere e realizzare attivitĂ  di sensibilizzazione ed educazione ambientale, nonchĂ© interventi diretti alla salvaguardia e alla protezione dell’ambiente 

promuovere e valorizzare l’ecologia, il riciclo, l’economia circolare e lo sviluppo sostenibile di tutte le attivitĂ  umane 

promuovere le attivitĂ  dirette al benessere e alla tutela degli animali, impegnandosi attivamente per contrastare ed impedire ogni crudeltĂ , maltrattamento o uccisione  

promuovere la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul problema anti-etico e anti-ecologico dello sfruttamento animale 

realizzare e gestire strutture operative territoriali e centri per la cura e il benessere degli animali 

 

lettera i), organizzazione e gestione di attivitĂ  culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivitĂ , anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivitĂ  di interesse generale di cui al presente articolo, rivolte a persone in contesti di aggregazione, socialitĂ , solidarietĂ  e condivisione e a persone appartenenti a categorie fragili, emarginate o svantaggiate, per il raggiungimento delle seguenti finalitĂ :  
 

promuovere e favorire l'aggregazione, la crescita, il benessere e la socializzazione attraverso la valorizzazione, in ogni sua forma, della cultura 

promuovere e organizzare attivitĂ  ed eventi culturali, informativi, artistici e ricreativi 

promuovere una cultura non antropocentrica e antispecista per la libertĂ  e l’autodeterminazione di ogni individuo animale e umano. 

produrre, diffondere e distribuire materiale informativo, libri, audiovisivi, ricerche, studi, redazionali, newsletter, anche multimediali, riguardanti le materie di interesse e le attivitĂ  dell’Associazione 

proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione delle attivitĂ  culturali 

 

2.4 Per il raggiungimento delle proprie finalitĂ , l’associazione si avvale prevalentemente dell’attivitĂ  di volontariato dei propri associati e svolge le proprie azioni, di seguito elencate, prevalentemente in favore di terzi: 

L’Associazione provvederĂ  a promuovere le attivitĂ  svolte dall’Associazione, collaborando se necessario con enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative e progettualitĂ  condivise, nonchĂ© a organizzare ogni altra attivitĂ  coerente con le finalitĂ  istituzionali. 

L'Associazione può svolgere attivitĂ  diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attivitĂ  di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo amministrativo è deputato all'individuazione delle attivitĂ  diverse che l'Associazione potrĂ  svolgere. 

L'Associazione può altresì svolgere attivitĂ  di raccolta fondi al fine di finanziare le attivitĂ  di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di veritĂ , trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformitĂ  al disposto legislativo. 

 

2.5 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attivitĂ  svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerĂ  nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 

2.6 L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. 

2.7 L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attivitĂ  diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e ss.mm.ii. 

2.8 L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del terzo settore, attivitĂ  di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attivitĂ  di interesse generale e nel rispetto dei principi di veritĂ , trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. 

 

ART. 3 

Ammissione e numero degli associati 

3.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. 

3.2 Possono aderire all’associazione le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalitĂ  della stessa e che partecipano alle attivitĂ  dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso, il numero degli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non potrĂ  mai essere superiore al 50% delle ODV associate. 

3.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrĂ  presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrĂ  contenere:  

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonchĂ© recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; 

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; 

 

3.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. 

3.5 L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. 

3.6 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. 

 

ART. 4 

Diritti e obblighi degli associati 

4.1 L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticitĂ , pari opportunitĂ  ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. 

4.2 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’associazione. 

4.3 Gli associati hanno il diritto di:  

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; 

essere informati sulle attivitĂ  dell’associazione e controllarne l’andamento; 

frequentare i locali dell’associazione; 

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione; 

concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attivitĂ ; 

prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi. 

4.4 Gli associati hanno l’obbligo di: 

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; 

svolgere la propria attivitĂ  verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; 

versare la quota associativa secondo l’importo, le modalitĂ  di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Organo di amministrazione. 

 

ART. 5 

Perdita della qualifica di associato 

5.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. 

5.2 L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravitĂ  all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.  

5.3 La deliberazione di esclusione dovrĂ  essere comunicata adeguatamente all’associato che potrĂ  presentare le proprie controdeduzioni. 

5.4 L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato. 

5.5 I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. 

5.6 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.  

 

ART. 6 

Organi 

6.1 Sono organi dell’associazione: 

 

l’Assemblea;  

l’Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo; 

il Presidente;  

L’Organo di Controllo (Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017); 

Il Revisore Legale dei Conti (Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 31 c. 1 del D.Lgs n. 117/2017). 

 

6.2 Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivitĂ  prestata ai fini dello svolgimento della funzione.  

 

ART. 7 

Assemblea 

7.1 Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. 

7.2 Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.  

7.3 La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. 

7.4 L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. 

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessitĂ  o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. 

7.5 Qualora ne ricorra la necessitĂ  o l’opportunitĂ , l’Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, sempre che sia permesso al Presidente di verificare l’identitĂ  e la legittimazione degli intervenuti. Inoltre, ai partecipanti deve essere consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e di poter esprimere il proprio voto. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.   

7.6 L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: 

Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 

Approva il bilancio di esercizio; 

Delibera sulla responsabilitĂ  dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilitĂ  nei loro confronti; 

Delibera sull'esclusione degli associati; 

Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto; 

approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; 

delibera lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;  

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. 

 

7.7 L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metĂ  piĂą uno degli associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. 

7.8 L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilitĂ , gli amministratori si astengono. 

7.9 Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno Âľ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione. 

7.10 Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno Âľ degli associati sia in prima che in seconda convocazione. 

 

ART. 8 

Organo di amministrazione 

8.1 L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontĂ  e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.  

8.2 Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.  

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: 

 

Eseguire le deliberazioni dell’Assemblea; 

Formulare i programmi di attivitĂ  associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; 

Predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale; 

Predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio; 

Deliberare l’ammissione degli associati; 

Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; 

Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attivitĂ  associative; 

Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietĂ  dell’associazione o ad essa affidati. 

 

8.3 L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e possono essere rieleggibili senza limite di numero mandati. 

8.4 Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati tra i propri associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilitĂ  e di decadenza.  

8.5 L’Organo di amministrazione si riunisce previa convocazione inviata in forma scritta (lettera o mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari) almeno 5 giorni prima dell’adunanza, a meno che non si tratti di questioni di particolare urgenza, per cui il Presidente può autorizzare una convocazione subitanea.  

8.6 L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.  

8.7 Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. 

Alle riunioni possono presenziare, se invitati, anche soggetti esterni all’associazione, a mero scopo consultivo e senza diritto di voto. 

8.8 Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. 

8.9 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. 

8.10 La carica di amministratore si perde per:  

 

Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; 

Revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;  

Sopraggiunte cause di incompatibilitĂ , di cui all’art. 2382 del Codice Civile;  

Perdita della qualitĂ  di associato, a seguito del verificarsi di una o piĂą delle cause previste dall’art. 5 del presente Statuto. 

8.11  Tutte le cause di decadenza precedentemente elencate hanno effetto immediato. 

8.12 Nel caso in cui uno o piĂą amministratori cessino dall’incarico, l’Organo di amministrazione può provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima procedura di nomina. Gli amministratori subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione in carica. In caso di esaurimento o di assenza di una lista dei non eletti, l’Organo di amministrazione potrĂ  integrare la propria composizione solamente tramite convocazione di un’assemblea. In ogni caso, qualora non sia possibile mantenere il numero del collegio al di sopra del minimo previsto dal presente statuto, si procederĂ  prontamente alla convocazione di una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche.  

 

ART. 9 

Presidente 

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. 

9.2 Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. 

9.3 Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. 

9.4 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per il rinnovo delle cariche. 

9.5 Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attivitĂ  compiuta. 

9.6 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. 


 

ART. 10 

Patrimonio 

10.1 Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attivitĂ  statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalitĂ  civiche, solidaristiche e di utilitĂ  sociale. 


 

ART. 11 

Divieto di distribuzione degli utili 

11.1 L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 


ART. 12 

Risorse economiche 

12.1 L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attivitĂ , da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attivitĂ  di raccolta fondi nonchĂ© dalle attivitĂ  diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.  

12.2 Per le attivitĂ  di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. 
 

ART. 13 

Bilancio di esercizio 

13.1 L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, nelle forme previste da Art 13 c. 1-2 e dall’art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17.  

13.2 Il bilancio è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. 

 

ART. 14 

Libri 

14.1 L’associazione deve tenere i seguenti libri: 

Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; 

Registro dei volontari, che svolgono la loro attivitĂ  in modo non occasionale; 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo; 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, tenuto a cura dell’organo a cui si riferisce. 

14.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalitĂ : presa di visione diretta presso la sede dell’Associazione. 

 

ART. 15 

Volontari 

15.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attivitĂ  in favore della comunitĂ  e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacitĂ .  

15.2 La loro attivitĂ  deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietĂ . 

15.3 L'attivitĂ  dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. 

15.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivitĂ  prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. 

15.5 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. 

15.6 La qualitĂ  di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. 

15.7 L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attivitĂ  di volontariato, nonchĂ© per la responsabilitĂ  civile verso i terzi. 

 

ART. 16 

Lavoratori 

16.1 L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attivitĂ  svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attivitĂ  non può essere superiore al 50% del numero dei volontari. 

 

ART. 17 

Convenzioni 

17.1 Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalitĂ  di attuazione e sono stipulate dal presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante. 

17.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione. 

 

ART. 18 

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo 

18.1 L’associazione si estingue quando intervengano una o piĂą delle cause previste dall’articolo 27 del Codice Civile. 

18.2 In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore. 

18.3 L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche scelti tra i propri associati. 


ART. 19 

Rinvio 

19.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalla normativa vigente.

19.2 Il presente statuto è esente dall’imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato. 


 

Letto firmato e sottoscritto 

Cambiare per loro, cambiare per noi stessi.

 


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